DGR 29-7538 della Regione Piemonte sulle caldaie a biomassa
Dal 1° ottobre 2018 è entrato in vigore in Regione Piemonte il divieto di installare generatori a biomassa legnosa (caldaie a pellet, legna e cippato) con potenza nominale inferiore a 35 kW con classe di prestazione emissiva inferiore a “tre stelle”.
Dal primo ottobre 2019 si devono invece installare solo caldaie a biomassa dalle “quattro stelle” in su.
E verrà vietato anche solo l’utilizzo di generatori con meno di tre stelle.
Questo in sintesi il contenuto della delibera della Giunta Regionale Piemontese che persegue gli obiettivi di contenimento delle emissioni previsti dal programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano.
I controlli previsti
La Regione Piemonte ha dato mandato alle autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni in materia di impianti termici civili, di incrementare i controlli sugli impianti di combustione, con particolare attenzione ai sistemi di generazione maggiormente impattanti dal punto di vista delle emissioni in atmosfera (come le caldaie a gasolio), anche per aggiornare le informazioni presenti nel Catasto degli impianti termici.
A tutto ciò si aggiunge con la DGR 29-7538 il divieto di usare pellet non certificato. Infatti, il pellet utilizzato deve ora essere certificato in classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
Come verificare la classe emissiva del proprio generatore a biomassa
In prima battuta bisogna controllare il certificato della caldaia.
Nel caso si possieda un generatore di calore che non è più in produzione e di cui non c’è certificazione bisogna verificare sulle caratteristiche tecniche i parametri relativi a monossido di carbonio e rendimento termico e confrontarli con la tabella 1 del decreto 106.
Normativa di riferimento
La DGR 29-7538 integra le misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualitaà dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186.